ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026
A seguito degli eventi meteorologici di gennaio 2026 nelle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, l’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) con la delibera 20/2026/R/Com, per le forniture asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dei suddetti eventi e site nei Comuni di cui all’ Allegato all‘Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180 che trovi qui, dispone:
· la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026 per la durata di sei mesi, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro, fatti salvi i pagamenti già effettuati;
· la non applicazione della disciplina di sospensione della fornitura per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente al 18 gennaio 2026.
Entro il 30 aprile 2026, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, i titolari delle utenze sopra indicate devono presentare ad Alleanza luce & gas apposita istanza, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi. Puoi trovare il modulo qui (puoi anche utilizzare un format diverso, purché il testo contenga tutti gli elementi minimi presenti nel modulo) .
Puoi presentare l’istanza inviandola tramite:
· e-mail all’indirizzo: servizioclienti@accendilucegas.it;
· pec all’indirizzo: alleanzalucegasspa@algpec.it;
· posta ordinaria all’indirizzo: via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, 40127 Bologna (BO).
Qualora tu preferisca ridurre la tua spesa futura, potrai sempre pagare fin da subito le bollette sospese. Allo scadere dei termini sopra riportati, infatti dovrai corrispondere tutti gli importi delle fatture eventualmente non pagate.
Per le fatture non pagate, al termine del periodo di sospensione dei pagamenti, l’Autorità prevede che venga effettuata una rateizzazione su un periodo minimo pari a 12 mesi senza interessi
La periodicità di rateizzazione sarà pari a quella di fatturazione
La rateizzazione non è prevista se l’importo complessivo da rateizzare è inferiore a 50 euro.
Potrai sempre scegliere di rinunciare alla rateizzazione.